mercoledì 25 giugno 2014

Claudio Cattani ci spiega l'azione collettiva risarcitoria

L’AZIONE COLLETTIVA  RISARCITORIA

L’azione collettiva risarcitoria (cd. “class action”) è stata introdotta dall’art.2, comma 446, della L.24 dicembre 2007,n.244( Finanziaria 2008), la cui entrata in vigore originariamente fissata al 1 luglio 2008  è stata  più volte prorogata fino all’ultima data del 1 gennaio 2010.

La disposizione in parola diverge nettamente dalla “class action” statunitense dal momento che l’azione collettiva italiana è palesemente restrittiva in ordine alla legittimazione attiva dei suoi proponenti(in particolare l’art.1469 sexies Codice Civile :”Azione inibitoria” indica quali titolari  dell’azione inibitoria “Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” escludendo tale potere  in capo ad uno o più soggetti membri di uno tra gli enti preindicati .

Nell’ordinamento nordamericano la decisione della questione comune di fatto e di diritto spiega effetti per tutti i membri presenti e futuri della classe;inoltre gli aderenti alla classe hanno facoltà di esercitare l’azione individuale, con la cd.”opy-out right” di non giovarsi  dell’azione promossa da altri sottraendosi alle conseguenze del passaggio in giudicato della “Class action”.

In particolare va rimarcato come l’ordinamento italiano la condanna ai cd. danni punitivi “punitive damages” (Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, 7 aprile 2003, in Foro it.,2003IV,355) è inibita dal principio fondamentale dell’ordinamento nazionale che attribuisce alla responsabilità civile le sole funzioni compensative a dispetto del lucro scaturente dalle somme eccedenti il danno effettivamente subito:CC 19 gennaio 2007,n.1183, in Foro it.2007,I,1461).

In dottrina è stato ventilato il  contrasto  =per violazione dell’ordine pubblico = tra   un’azione di massa,a tutela del diritto di credito, e il dettato della nostra Costituzione.

Allo stato,dunque, la materia in questione è regolata = nei  suoi punti basilari= in questi termini:

1. Le associazioni di cui al comma 1 dell’art.139 (associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art.137 =associazioni presenti nell’elenco del Ministero delle attività produttive rappresentative a livello nazionale = e degli altri soggetti di cui al comma 2 del presente                                    articolo =associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere =) sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art.1342 del codice civile =Contratto concluso mediante moduli o formulari =, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti;

2. I consumatori che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma precedente è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma precedente o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti,e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono  intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun  avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. E’ fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi  è stata  accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un ‘unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,n.5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003,n.4, e successive modificazioni.

Corre l’obbligo di incrementare la disamina predetta con queste osservazioni:

è stata dichiarata esulante dall’ambito del procedimento di tutela collettiva il sequestro conservativo dei conti bancari e di ogni altra somma degli enti resistenti, finalizzato alla conseguente restituzione delle somme pagate da tutti i consumatori e utenti che hanno validamente esercitato il diritto di recesso(Trib. Torino, 03/10/2000,in Foro it.,2000,I,3622),

è stata esclusa dal Tribunale di Torino (20/11/2006, in Danno e responsabilità ) per l’ente esponenziale di interessi collettivi di agire al fine di ottenere una tutela (e quindi una sentenza di condanna)di tipo risarcitorio, neppure riconducendola alle misure eliminative o correttive di cui alla lettera b) dell’art. 140, dando opportuni provvedimenti, però, al fine di correggere o eliminare gli effetti dannosi già verificatisi per effetto del comportamento illegittimo ed inadempiente della convenuta;

il Tribunale di Milano (15/09/2004, in Foro it.,2004,I,3381) ha statuito che”la legittimazione ad agire a tutela di interessi collettivi mediante un’azione inibitoria di atti e comportamenti lesivi posti in s essere da un istituto di credito, nella specie, il rifiuto di riconoscere il diritto alla propria clientela di consumatori alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall’inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000 spetta alle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti,le quali, al contrario, non possono ricorrere ad azioni di condanna esperibili, soltanto, dai singoli titolari dei diritti soggettivi lesi”.

Il tema in questione è stato allargato con l’insorgenza delle domande in relazione ai cd. “interessi duiffusi”, intesi quali interessi pertinenti alla sfera soggettiva di più individui in relazione alla loro qualificazione o in quanto considerati nella loro particolare dimensione che possono essere tutelati in sede giudiziale solo in quanto il legislatore attribuisca ad un ente esponenziale la tutela degli interessi dei singoli componenti una collettività , così da assurgere al rango di interessi collettivi(Cass.sez.un. 28 marzo 2006,n.7036, in Foro it.,2006,I,1713).

Aggiungasi, inoltre,che l’oggetto della domanda  in questione ben può vertere sia in ordine ai contratti di cui all’art.1341 C.C., sia in ordine a fatti illeciti ex art.2043 C.C., sia in ordine a pratiche commerciali scorrette, sia in in punto comportamenti anticoncorrenziali.

Va sottolineato, infine, che:

 ai fini della concessione del provvedimento inibitorio cautelare previsto dalla disciplina sui contratti dei consumatori, la legittimazione attiva spetta alle associazioni rappresentative, a prescindere da criteri quantitativi, e per il solo fatto che tra i loro scopi statutari rientri la tutela degli interessi dei consumatori (Trib. Palermo, ord.24/01/1997, in Foro it.,1997,I,2291),

  la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione, ex art.100 C.P.C., è sufficiente  che la tutela dei consumatori rientri tra gli scopi statutari dell’associazione (Trib. Roma, Ord. 02/08/1997, in Foro it.,1997,I,3010).

                                              AVV.  CLAUDIO   CATTANI.

venerdì 20 giugno 2014

Il Sindacato Europeo propone class-action

L'attuale disagio nasce a tutti i livelli dall'incapacità dello Stato di fornire risposte corrette ai cittadini. Si alternano governi deboli e inconcludenti, senza le maggioranze necessarie per riformare il Paese. Ora Renzi, con la sua demagogia lancia messaggi virtuali più che ricette. Noi ci candidiamo a creare alternative sociali utilizzando grandi professionisti per aggredire e risarcire i cittadini.
Giuseppe Criseo Segretario Generale Sindacato Europeo dei Lavoratori sindacatoeuropeolavoratori.it

giovedì 19 giugno 2014

Class ACTION

Ci proponiamo è vi proponiamo azioni collettive per risarcire utenti/lavoratori con la collaborazione e consulenza dell'avvocato
CLAUDIO CATTANI