lunedì 7 luglio 2014

IL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA’

IL    PROCEDIMENTO   EUROPEO   PER   LE    CONTROVERSIE    DI    MODESTA      ENTITA’

 

Il  tessuto sociale europeo, l’ambito giudiziale europeo, Il mondo giudiziario europeo,insomma, la realtà  europea è interessata dalle forme e dai contenuti della disciplina istitutiva del provvedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Da quando il Regolamento CE n.861/007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 entrò in vigore =ossia il dì successivo alla sua pubblicazione in G.U. del31/07/2007=  un lungo tragitto  fu percorso dai cittadini europei e, per essi, dagli operatori del diritto  a tanto deputati,che  permise ai cittadini dell’Unione l’accesso alla giustizia” a dispetto della “.. distorsione della concorrenza  nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri”  a fronte dell’”esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea” in nome dei “principi di semplicità, rapidità e proporzionalità”(Considerando n.7 del Reg.CE 861/2007).

Allo scopo di riesaminare “l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e un’ ampia valutazione d’impatto  per ciascun Stato membro ”(art.28  Reg.CE 861/2007) fu  fissato il termine del 1° gennaio 2014  per  l’invio da parte della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo della  relazione  predetta, corredata dell’informativa di ogni Stato membro circa “ l’applicazione transfrontaliero della disciplina processuale, le  “spese processuali, la rapidità della procedura,l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni”.

In data 19 novembre 2013 tale relazione fu inviata agli organi competenti, mettendo l’indice su questi punti fondamentali:“in generale, si ritiene che il procedimento abbia facilitato la composizione delle controversie transfrontaliere di modesta entità nell’UE, riducendone il costo fino al 40% e la durata, passata da un massimo di 2 anni e 5 mesi a una media di 5 mesi..Rispetto ai procedimenti nazionali semplificati, il procedimento europeo è ritenuto meno costoso, perchè più semplice..Tuttavia, l’uso è ancora piuttosto limitato rispetto al numero di casi potenziali...il numero di domande varia notevolmente da uno Stato membro all’altro (dalle sole tre domande presentate in Bulgaria alle 1047 presentate in Spagna nel 2012).Oltre ai fattori quali le abitudini di acquisto della popolazione e la disponibilità o il costo dei procedimenti nazionali alternativi, tale differenza nell’uso del procedimento europeo sembra legata soprattutto alla consapevolezza della sua esistenza e del suo funzionamento. Questa conclusione è corroborata dal fatto che dall’entrata in vigore del regolamento nel 2009 il numero di domande presentate ai sensi dello stesso è costantemente aumentato.”.

La Relazione metteva conto sull’esistenza di procedimenti nazionali semplificati in quasi tutti gli Stati membri (fuorchè Austria, Bulgaria,Cipro, Finlandia e Repubblica Ceca) con innalzamento notevole del tetto nazionale per la loro proposizione (soprattutto in Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Ungheria), nonché sul dato per cui “il tetto di 2 000 EUR limita molto l’accesso al procedimento, soprattutto per le PMI, le cui controversie transfrontaliere con altre imprese hanno un valore medio di 39 700 EUR. Di conseguenza, possono essere confrontate a spese di contenzioso sproporzionate e a procedimenti lunghi. Infatti il 45% delle imprese coinvolte in controversie transfrontaliere non agisce in giudizio perché le spese di giudizio sono sproporzionate rispetto al valore della domanda, mentre il 27% è scoraggiato dalla lunghezza del procedimento.”.
La relazione poneva l’accento sul campo di applicazione territoriale: l’applicazione del regolamento nelle controversie in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, costituiva una limitazione che privava dell’uso del procedimento europeo le parti che, ai sensi del regolamento (CE) n.44/2001 (Regolamento Bruxelles  I concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), “esercitano il diritto di scegliere la competenza dell’organo giurisdizionale del domicilio comune anziché quella di un altro organo giurisdizionale competente” nel”caso in cui :

-          Il contratto eseguito in un altro Stato membro (ad esempio, contratto di locazione di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato membro);

-          - il fatto che dà luogo all’azione per fatto illecito si è verificato in uno Stato membro(ad esempio, incidente stradale verificatosi in una regione frontaliera);

-          La sentenza deve essere eseguita in un altro Stato  membro (ad esempio, il convenuto è titolare di un conto bancario in un altro Stato membro).

Inoltre tale limitazione impedisce che dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’UE siano presentate domande ai sensi del regolamento da uno o contro cittadini di paesi terzi (ad esempio, reclami di consumatori europei contro imprese stabilite in un paese terzo). Tale limitazione crea altresì incertezza giuridica . I cittadini potrebbero aspettarsi che un numero maggiore di loro casi transfrontalieri rientri nel campo di applicazione del regolamento e potrebbero anche creare artificialmente scenari transfrontalieri previsti dal regolamento per beneficiare dei suoi vantaggi (ad esempio, cedendo i loro crediti a società straniere).”.

In conclusione la relazione predetta rimarcava che :”l’86% dei cittadini  non ha mai sentito parlare del procedimento. Di conseguenza, i potenziali attori, in particolare i consumatori, non fanno valere le proprie pretese o lo fanno usando i procedimenti nazionali.

Per quanto riguarda gli organi giurisdizionali e i giudici, da un’indagine condotta dall’ECC-Net in tutti gli Stati membri è emerso che quasi la metà degli organi giurisdizionali non ha mai sentito parlare del procedimento, mentre l’altra metà non ne conosce appieno le modalità di funzionamento. Di conseguenza, un numero elevato di organi giurisdizionali non è in grado di offrire ai cittadini l’assistenza efficace richiesta dall’articolo 11 del regolamento.

Bisogna  sottolineare che “Alcuni Stati membri hanno istituito uno o più organi giurisdizionali specializzati competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità(ad esempio, la Finlandia, Malta e il Land Assia in Germania). Tale concentrazione offre alcuni vantaggi, quale quello di riunire le conoscenze specializzate degli organi giurisdizionali, le competenze linguistiche e le attrezzature disponibili per le comunicazioni a distanza, il che consente di ridurre le spese... Lo studio indica che in sette Stati membri/giurisdizioni = Belgio, Bulgaria, Grecia, Lettonia, Regno Unito (Irlanda del Nord), Slovacchia e Ungheria =  le possibilità di usare le TIC negli organi giurisdizionali sono limitate (meno del 10% degli organi giurisdizionali) o inesistenti, mentre in dieci Stati membri/giurisdizioni =Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (Scozia e Svezia = è possibile comunicare tramite la TIC in tutti gli organi giurisdizionali. Anche negli Stati membri in cui le attrezzature sono disponibili non si può garantire che queste siano effettivamente utilizzate per le udienze nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in quanto il loro uso è  lasciato alla discrezione del giudice. Attualmente le parti sostemgono spese inutilmente elevate quando devono essere fisicamente presenti in udienza dinanzi a un ogano giurisdizionale di un altro Stato membro”.

La relazione mostra la propensione per il campione di soggetti intervistati a dar corso al procedimento in questione solo per iscritto senza obbligo di comparizione personale in udienza (all’uopo è agevole l’installazione di mezzi di comunicazione a distanza a costi non eccessivi mediante attrezzature tipo “Skype” o teleconferenza).

In ordine alla possibilità in capo all’attore di introdurre il giudizio direttamente, con l’ausilio dei servizi postali o di altro mezzo di comunicazione =fax o posta elettronica = si è messo in luce il progetto pilota e-Codex sulla giustizia elettronica europea e si, inoltre, evidenziato come la notificazione e/o comunicazione sia espletata tramite il servizio postale con ricevuta di ritorno = mentre i mezzi elettronici sono impiegati solo in caso di mancata possibilità di ricorrere alla notificazione o comunicazione postale =.

Il punto di massima attenzione, posto in chiaro dalla relazione ,attiene alla durata del procedimento, infatti “Il regolamento fissa dei termini per accelerare il contenzioso relativo alle controversie di modesta entità. Sebbene non siano previste sanzioni per l’inosservanza di tali termini, i dati indicano che la durata del contenzioso per le controversie transfrontaliere di modesta entità è diminuita drasticamente dopo l’adozione del regolamento. Stando alle statistiche di un campione di Stati membri, il procedimento europeo dura circa da 3 a 8 mesi (circa 5 mesi in media), mentre prima dell’adozione del regolamento i procedimenti duravano fino a 2 anni e 5 mesi( 10 Stati membri hanno risposto alla domanda: il procedimento europeo dura 6 mesi in Bulgaria, 4 mesi in Estonia, 3 mesi in Finlandia, 4,6 mesi in Francia, 6 mesi a Malta, 6,3 mesi in Polonia, 3 mesi in Slovacchia, 4,3 mesi in Slovenia, 8,2 mesi in Spagna e da 3,4 a 5,3 mesi in Germania).

I dati indicano che, nonostante le iniziative degli Stati membri per familiarizzare gli organi giurisdizionali con il procedimento, la diffusione delle informazioni non è stata efficace. Nei casi in cui sono state organizzate formazioni non solo per gli organi giurisdizionali ma anche per gli ufficiali giudiziari e gli organi preposti all’esecuzione, l’uso del procedimento è aumentato. Inoltre, una specializzazione degli organi giurisdizionali può in taluni Stati membri, essere una soluzione al problema della scarsa conoscenza del procedimento da parte degli operatori del diritto. In conclusione, una maggiore destinazione di risorse da parte degli Stati membri al rafforzamento delle misure di sensibilizzazione contribuirebbe al successo del procedimento .

Dal canto suo, la Commissione ha cercato di risolvere il problema avviando una serie di azioni: pubblicazione di informazioni e dei moduli interattivi su vari siti web dell’UE(RGE, atlante giudiziario europeo e portale europeo della giustizia elettronica); moduli di formazione specialistica per i giudici e gli operatori del diritto e seminari per i formatori nel quadro del programma “Giustizia Civile”; elaborazione, in collaborazione con la RGE, di una guida pratica destinata agli operatori del diritto e di una guida per gli utenti destinata ai cittadini (che saranno pubblicate nel 2013).”.

Dopo una disamina della relazione in questione  è bene  ritrascrivere  il testo del Regolamento in parola:

                                                           Oggetto

Il regolamento istituisce un procedimento inteso a semplificare ed accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità rappresentando per le parti un’alternativa  ai procedimenti regolati dalle normative vigenti negli Stati membri eliminando i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro per le controversie di modesta entità(art.1);

sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento in parola le controversie riguardanti le seguenti materie:

a) stato e capacità giuridica delle persone,

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari,

c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini,

d) sicurezza sociale,

e) arbitrato,

f) diritto al lavoro,

g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,

h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Nel regolamento per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca(che non ha partecipato all’adozione del presente regolamento e non è vincolata ad esso né soggetta alla sua applicazione ex artt.1,2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea).

                                                      Introduzione del procedimento

L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente  (art.4 c.1).

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La  Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni (art.4 c.2).

Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il processo                        (art.4 c.3).

Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni dell’attore non siano pertinenti o non siano  sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato I.

 Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta (art.4, c.4).

Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato (art.4 c.5) = tale modulistica è rinvenibile nell’Allegato I in G.U. dell’UE del 31.07.2007=.

                                                     Svolgimento del procedimento

Il procedimento si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente (art.5 c.1).

 Dopo aver ricevuto il modulo di domanda, debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila le parti del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.  Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati ai convenuti secondo le  modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati  entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato (art.5 c.2).

 Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica (art.5 c.3).

Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali giustificativi pertinenti (art.5 c.4).

Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito dall’articolo 2,paragrafo 1, l’organo  giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento.

 Tale decisione non può essere impugnata autonomamente(art.5 c.4).

Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviasti entro quattordici giorni dalla ricezione .

L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali. (art.5 c.6).

Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2,paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma, conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3,4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali (art.5 c.7).

                                                 Lingue

Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale(art.6 c.).

Se qualora altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere le traduzioni di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza (art.6 c.2).

Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

     a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento o

b) in una lingua compresa dal destinatario:

l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento (art.6 c.3).

                                  Conclusione  del procedimento

Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni oppure

b) assume le prove a norma dell’articolo 9, oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza (art.7 c.1).

L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13 (art7 c.2).

In mancanza di replica  della parte interessata entro  i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale (art.7 c.3).

                                            Udienza

L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili (art.8).

      Assunzione delle prove

L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, espetti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponbili (art.9 c.1).

L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese (art.9 c.2).

L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso(art.9 c.3).

                                     Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria (art.10).

                                           Assistenza alle parti

Gli Stati  membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli (art.11).

                                                 Mandato dell’organo giurisdizionale

L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia (art.12 c.1).

Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni processuali (art.12 c.2).

Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti (art.12 c.3).

                                                      Notificazione e/o comunicazione degli atti

La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali,con ricevuta di ritorno datata (art.13 c.1).

Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n.805/2004 (art.13 c.2).

                                                          Termini

Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine (art14 c.1).

In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1 (art. 14 c. 2).

Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 3, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni (art.14 c. 3).

                                                           Esecutorietà della sentenza

La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione (art.15 c.1).

L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa (art.15).

                                         Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia (art.16).

                                           Impugnazione

Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico (art.17).

                                          Norme minime per il riesame della sentenza

Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza,                                                                                                        quando:

a) I) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti personalmente, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.805/2004;e

   II) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili;

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;

purchè in entrambi i casi agisca tempestivamente (art.18 c.1)

Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1,la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla (art.18 c.2).

                                                         Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui  si svolge il procedimento (art.19).

                                                   Riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro

                                                             Riconoscimento ed esecuzione

La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art.20 c.1).

Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari (art.20 c.2).

                                   Procedimento di esecuzione

Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione (art.21 c.1).

La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a)  una copia della sentenza che soddisfi  le condizioni di autenticità necessarie;e

b) una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2,e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.                                                              Ciascun Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istruzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri (art.21 c.2).

La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato, né

b) un recapito postale,

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione(art.21 c.3).

Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richieste cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione (art.21 c.4).

                                  Rifiuto dell’esecuzione

Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in  tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza  nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (art.22 c.1).

In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione (art.22 c.2).

                           Sospensione o limitazione dell’esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato  di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione  determinano l’importo oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione (art.23).

                               Disposizioni finali

                                   Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE (art.24).

                                       Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle                    

                                       Impugnazioni

Entro il 1° gennaio 200 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17 e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

d) le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e) quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni(art.25 c.1).

La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato(art.25 c.2).

                                Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 (art.26).

                                                                Comitato

La Sommissione è assistita da un comitato (art.27 c.1).

 Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa (art.27 c.2).

                                                                   Riesame

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento  europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia di cui all’articolo 2, paragrafo 1.Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento (art.28).

                               Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell’art.25, che si applica dal 1° gennaio 2008.

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Dopo più di cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento in questione si vedono chiari  segnali  incoraggianti  in ordine alla ricezione, dalla più parte degli Stati membri della disciplina legislativa in questione; però si avvertono nodi ostacolosi che frenano il passo verso il traguardo prefissato.

L’Europa (ossia le Istituzioni europee: dal Parlamento al Consiglio alla Commissione) hanno fatto =ossia votato e promulgato= la legge; gli Europei (ossia i cittadini:dai titolari del diritto fatto valere nel procedimento  agli operatori del diritto  ad esso  assegnati one ) devono fare la giustizia, permettendo la sua   semplice, rapida e proporzionata  attuazione .

                                              AVV. CLAUDIO  CATTANI.

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